Sunday, June 18, 2006

Mobbing e Pace

"La lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro garantite dall'art.2087 c.c. si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato". È quanto ha di recente stabilito la Suprema Corte (Sent. n.4774/2006) che, nel pronunciarsi su un ricorso promosso da un lavoratore, ha individuato con precisione i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare il cosiddetto "mobbing".

Nell'ambito lavorativo il mobbing definito da Leymann e Ege sta cominciando a venire riconosciuto e osservato su base statistica, come di recente pubblicato: Lavoro - La classifica del mobbing

Anche nell'ambito della famiglia, si sta ponendo maggiore attenzione agli aspetti psicologici che stanno alla base del conflitto nel processo di separazione. Oltre alle note sindromi e patologie che il conflitto produce sui figli, si pone maggiore attenzione a distinguere il conflitto dal mobbing genitoriale. Nell'ambito accademico, si stanno studiando classificazioni, test di identificazione e metodologie per contrastare il mobbing genitoriale che ha come contesto, invece dell'azienda, il sistema della giustizia familiare e le persone che vi operano.

Recenti studi e ricerche, hanno rilevato la sistematica attuazione da parte di uno dei coniugi di strategie "persecutorie" preordinate nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo di costringere quest'ultimo a lasciare la casa coniugale e impedire che possa mantenere le relazioni con i figli.

Il mobbing genitoriale non ha nulla in comune con la conflittualità spontanea, ma definisce un vero e proprio attacco continuo e intenzionale di uno dei due coniugi alla volontà e alla capacità di resistenza dell'altro. Il mobbing genitoriale, come ogni forma di mobbing, infatti, presuppone l'intenzionalità dell'autore della condotta "persecutoria".

E', in altri termini, una strategia comportamentale volta a raggiungere un obiettivo. In genere la strategia è costituita da atteggiamenti offensivi e insultanti, provocazioni sistematiche, rifiuto di qualsiasi forma di cooperazione, imposizione della propria volontà nelle scelte che riguardano alla famiglia, sottrazione di beni comuni e manipolazione dei fatti al fine di giustificare i propri comportamenti nel contesto sociale, per emarginare ulteriormente il soggetto mobbizzato. Sono sistematiche le false accuse in ambito giudiziario. Spesso vengono falsificate o manipolate prove e perizie.

L'obiettivo, in genere, è quello di mettere in discussione il ruolo del genitore mobbizzato nella famiglia, per estrometterlo dalle decisioni o per indurlo a decisioni cui è invece contrario. Il mobbing genitoriale è una strategia ben studiata, è una forma di persecuzione subdola, impalpabile, fatta di piccoli gesti, ostilità, chiusura della comunicazione, continue critiche tipicamente in contraddizione palese, assoluta indifferenza messa in atto con l'intenzione di sminuire l'altro.

Il mobbing familiare si ritrova in quattro campi principali:
  • sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, spesso manipolandolo,
  • emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori,
  • minacce,
  • campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.
La Corte di Appello di Torino ha pronunciato una sentenza innovativa (21 febbraio 2001) in cui il mobbing è indicato come causa che giustifica l'addebitabilità della separazione alla colpa del coniuge che vessando la moglie ha reso intollerabile la convivenza. Si è cominciato, così, a discutere sulla possibilità che il danno da mobbing coniugale e familiare sia riconducibile alla figura risarcitoria del danno esistenziale (Petrilli, 2003). Non si può trascurare, inoltre, la possibilità che le conseguenze sull'equilibrio psico-fisico del soggetto leso da un comportamento di mobbing coniugale e familiare possa configurarsi come danno biologico, laddove si ponga diagnosi di disagio psicologico in relazione causale con la condotta mobbizzanti.

Per contrastare il mobbing genitoriale garantendo ai figli la continuita' dei rapporti con entrambi i genitori, anche quando questi si separano e' stata varata la nuova legge sull'affido condiviso in vigore dal 16 marzo 2006. Normalmente il precedente regime di affido esclusivo affidando i figli alle madri, comportava l'automatica assegnazione della casa familiare e di un assegno per il mantenimento dei figli che la madre riceveva dal padre, estromesso dunque dai compiti di cura dei figli. Un "diritto di visita" gestito di fatto dal coniuge convivente quando anche mobbizzante, era una difesa labile per contrastare il mobbing genitoriale, che diventava legalmente auto-premiante.

Se si leggono le dichiarazioni di certi avvocati, come le campagne di opposizione al condiviso che ha fatto l'associazione degli avvocati di famiglia AIAF, si comprende che il mobbing genitoriale e' a tutti gli effetti un comportamento di un gruppo organizzato di persone, la cosiddetta "azienda dei divorzi" o divorzificio.

In particolare colpisce leggere la pervicace campagna della nota avvocatessa Bernardini de Pace, che ancora oggi - 18 giugno festa del papa' nel mondo - in concomitanza con la Million Dads March, continua a difendere il mobbing con una istigazione alle donne dalla testata Donna Moderna annunciando il suo nuovo manuale "Figli condivisi" per metterci una croce sopra.

Tanto per smascherare la dialettica manipolante della Pace, basti osservare che gia' il Tribunale dei Minori di Milano ha stabilito la propria incompetenza, poiche' la legge e' chiara nel assegnare a un unico tribunale l'intero fascicolo, che si tratti di coppie sposate o conviventi con figli, mentre il Tribunale dei minori puo' essere esclusivamente competente per la materia di patria potesta e affido, esclusa la parte economica. Al contrario, la mediazione obbligatoria che il testo originale prevedeva e' stata estirpata proprio nella commissione giustizia, a maggioranza dagli avvocati.

E' evidente che per scoraggiare il mobbing genitoriale si debba avere una legge che impedisca di ottenere gli obiettivi perseguiti: "il demansionamento del padre" sottraendogli di fatto ogni possibilita' di educare e indirizzare i figli, eliminandolo dal processo decisionale e limitando la frequentazione con i figli, in modo da minare alla base la sua autorevolezza e impedendo ai figli l'accesso a una visione complementare della realta' delle cose.

Diventa molto arduo altrimenti innescare una mediazione senza una norma che impedisca gli abusi. Nessuno sarebbe disposto a trovare pacificamente una soluzione per il bene dei figli, se all'origine della separazione legale sta un mobbing genitoriale che viene direttamente legalizzato dal giudice tanto piu' esso si manifesta evidente. Il coniuge mobbizzato, infatti, poteva essere escluso dalla frequentazione dei figli proprio adducendo come motivazione i disturbi post-traumatici da stress (PTSD), depressione, fobie causati dal mobbing.

Insomma, ogni ostruzione al mantenere di fatto un rapporto equilibrato di convivenza figlio-genitore apre palesemente un portone al mobbing genitoriale.

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